Con il termine barriera architettonica si tende ad indicare tutti quegli elementi parte di una costruzione che impediscano o comunque rendano difficile l’accesso o l’utilizzazione di servizi da parte di persone con limitata capacità motoria o sensoriale.
Un concetto molto soggettivo che, nel tempo, è stato regolamentato da una serie di leggi e disposizioni normative volte a limitarne il criterio di soggettività e a garantire libertà di accesso e il diritto alla fruizione di determinati servizi ad un numero sempre maggiore di persone. Barriere architettoniche sono ad esempio scale, muri, porte e ingressi troppo stretti che non consentono il passaggio di sedie a rotelle, pendenze e spazi troppo stretti.
Ci sono poi barriere meno evidenti come i parapetti pieni che impediscono la visibilità alle persone in carrozzina. Lo stesso vale per i banconi dei bar troppo alti o per i sentirei dissestati e ghiaiosi. Per i non vedenti costituiscono barriere architettoniche, invece, i semafori privi di segnalazioni acustiche o gli oggetti sporgenti. Un problema architettonico, ma, anche sociale, che deve essere combattuto su due fronti contemporaneamente: uno culturale, educando la comunità a rimuovere le barriere architettoniche e uno legislativo, promulgando leggi e normative che regolino la pianificazione urbanistica e degli spazi e degli edifici sia pubblici che privati.
In Italia il problema è regolamentato dalla legge quadro 13 del 1989 con la quale si stabiliscono le modalità da seguire e gli accorgimenti da mettere in pratica per garantire a tutti la fruibilità degli spazi e dei servizi.
Tali criteri sono: l’accessibilità di edifici e attrezzature anche a persone con ridotte capacità motorie e sensoriali; la visitabilità, ovvero, la fruibilità degli spazi di relazione come uffici, musei ecc. che devono essere dotati di servizi igienici e rampe d’accesso apposite; l’adattabilità, ovvero, la possibilità di modificare gli ambienti nel tempo. Il Decreto ministeriale 236, invece, stabilisce i criteri delle dimensioni delle porte, le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, le dimensioni delle ascensori e le caratteristiche dei servizi igienici. Nel corso degli anni la normativa di riferimento si è arricchita e perfezionata con la legge 104 del 1992, che ha introdotto i P.E.B.A., ovvero i Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che sono il punto di partenza di tutte le procedure volte a risolvere il conflitto uomo-ambiente. Ci sono poi il Dpr 503 del 1996 e il Dpr 380/2001.
A riguardo possono essere utili le misurazioni riportate in una normativa del Canton Ticino la Sia 500, con cui sono stabilite le misure minime da rispettare nella progettazione di edifici pubblici e privati. Questa normativa dispone ad esempio che nelle piazze e nei parcheggi i percorsi orizzontali non devono avere scalini e devono avere una larghezza minima di 120 centimetri. Nei parcheggi deve essere previsto un posto riservato a diversamente abili ogni 50 posteggi. Negli edifici gli ingressi non devono avere scalini e devono essere larghi almeno 80 centimetri. Gli ascensori devono misurare 110×140. Nei locali pubblici uno dei sanitari deve avere dimensioni di 165×180 e una porta di 80 centimetri.