In Italia, la normativa edilizia prevede che le opere realizzate in assenza di permesso o in difformità da esso siano soggette a sanzioni, principalmente la demolizione. Tuttavia, esistono circostanze in cui è possibile sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria, un processo noto come “fiscalizzazione dell’abuso”.
Quadro normativo di riferimento
Il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) disciplina le sanzioni per gli abusi edilizi. In particolare, l’articolo 31 prevede la demolizione per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. L’articolo 34, invece, tratta gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, prevedendo la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione quando quest’ultima non sia praticabile senza pregiudizio per la parte conforme dell’edificio.
Quando è applicabile la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione?
La fiscalizzazione dell’abuso è applicabile in specifiche circostanze:
- Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire: Se la demolizione delle parti abusive comprometterebbe la stabilità o l’utilizzo della parte conforme, si può applicare una sanzione pecuniaria. Questa è pari al doppio del costo di produzione della parte difforme per edifici residenziali, o al doppio del valore venale per usi diversi.
- Interventi eseguiti in base a permesso successivamente annullato: In tali casi, la sanzione pecuniaria sostituisce la demolizione e produce gli stessi effetti di un permesso di costruire in sanatoria, regolarizzando l’opera.
Procedura per l’applicazione della sanzione pecuniaria
L’applicazione della sanzione pecuniaria non è automatica. Il proprietario o il responsabile dell’abuso deve presentare un’istanza all’amministrazione competente, dimostrando che la demolizione comporterebbe un pregiudizio per la parte conforme dell’edificio. L’amministrazione valuta la richiesta e, se ritiene sussistenti i presupposti, determina l’importo della sanzione.
Effetti della sanzione pecuniaria sullo stato legittimo dell’immobile
È fondamentale distinguere gli effetti della fiscalizzazione sull’immobile:
Art. 38 del TUE: La sanzione pecuniaria ha effetto sanante, equiparabile a un permesso di costruire in sanatoria, rendendo l’opera conforme alla normativa vigente.
Articoli 33 e 34 del TUE: La sanzione pecuniaria non regolarizza l’abuso; l’opera rimane formalmente abusiva, sebbene tollerata dall’amministrazione. Ciò implica che l’immobile non è considerato legittimo, con possibili limitazioni su interventi futuri e accesso a benefici fiscali.
Considerazioni finali
La fiscalizzazione dell’abuso rappresenta una soluzione alternativa alla demolizione in specifici contesti, ma non sempre garantisce la piena regolarizzazione dell’immobile. È essenziale valutare attentamente le implicazioni legali e urbanistiche di tale scelta, considerando che, in alcuni casi, l’immobile potrebbe rimanere in una condizione di irregolarità formale, con conseguenze su interventi successivi e benefici fiscali.